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Modifiche
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Statuto
Titolo I. Denominazione - Sede - Scopo - Durata
Art. 1
È costituita una Associazione culturale denominata "Società Italiana di Medicina Farmaceutica" (in inglese Italian Society of Pharmaceutical Medicine) abbreviata anche in "SIMeF", attiva sull'intero territorio nazionale.
Art. 2
L’Associazione ha sede nel Comune di Milano.
Spetta al Consiglio Direttivo fissare l’indirizzo della sede; eventuali modifiche dell’indirizzo, all’interno dello stesso Comune, non costituiscono modifica statutaria.
Con decisione del Consiglio Direttivo possono essere istituite una o più sedi operative in Italia.
Art. 3
L'Associazione ha per scopo primario quello di promuovere e coordinare, tra e per i soci, anche mediante convegni, riunioni, corsi e seminari su terni afferenti a interessi scientifici della società, iniziative di carattere scientifico nel campo delle scienze biomediche applicate alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi agenti ed interventi terapeutici e salutistici nel settore suddetto al fine di:
a. sostenere la ricerca scientifica in Italia;
b. favorire la divulgazione delle conoscenze e la formazione scientifica e professionale di coloro che operano in tale settore;
c. tutelare e valorizzare l'attività scientifica degli esperti in discipline biomediche che partecipano alla realizzazione di nuovi agenti terapeutici nel pieno rispetto dei valori etici della sperimentazione;
d. esprimere ufficialmente le opinioni dei soci n eli' ambito dei problemi scientifici, regolatori, tecnici e morali connessi con le loro specifiche attività;
e. mantenere contatti con altre Società nazionali ed internazionali aventi simili finalità;
f. mantenere contatti con gli Organismi pubblici e privati nell' ambito della ricerca farmaceutica e biomedica.
L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4
Essa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata oppure anticipatamente disciolta per decisione assembleare.
Titolo II - Patrimonio
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà de li' Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni a titolo liberale e/o testamentario.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
• dalle quote associative
• dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni, iniziative o partecipazioni ad esse;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
a. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
b. contributi corrisposti da soggetti privati e pubblici per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali ed inerenti lo scopo sociale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra similare organizzazione senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile.
Titolo III - Soci
Art. 6
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni e gli Enti sia pubblici che privati che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.
Gli Enti dovranno indicare all'atto dell'iscrizione le persone cui spetta l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari; le successive variazioni dovranno essere notificate tempestivamente per iscritto.
Art. 7
Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni e gli Enti la cui domanda di iscrizione sia stata accettata a maggioranza dal Consiglio della Associazione e che versano la quota sociale ordinaria.
Sono soci sostenitori le persone fisiche maggiorenni e gli Enti la cui domanda di iscrizione sia stata accettata a maggioranza dal Consiglio della Associazione. Sono soci onorari le persone fisiche maggiorenni e gli Enti che con la loro opera, riconosciuta dal Consiglio in carica, abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell'Associazione come specificati all' art. 3.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto (elettorato attivo) e non sono eleggibili (elettorato passivo) alle cariche sociali.
Art. 8
L'ammontare della quota sociale è fissata di anno in anno dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea Generale. Gli stessi organi stabiliscono di anno in anno le eventuali condizioni di favore per i soci sostenitori.
Le quote associative degli Enti collettivi, siano essi soci ordinari o soci sostenitori, in considerazione della loro maggiore capacità economica, potranno essere stabilite in misura superiore a quelle delle persone fisiche.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione associativa.
Fatta eccezione per quelli onorari, tutti i soci in regola con la quota sociale hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla qualifica di socio ordinario o sostenitore o dalla loro natura di persona fisica o Ente.
La qualifica di socio comporta il diritto di esprimere il proprio voto nell'Assemblea Generale, di esercitare ogni altro diritto previsto dallo statuto e dalla legge e di ricoprire cariche associative, fatta salva la mancanza di elettorato passivo dei soci onorari.
I soci si impegnano a conoscere e a diffondere le finalità associative, a rispettare lo Statuto, i principi etici e le norme associative, a versare la quota sociale annuale, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale.
La qualifica di socio si perde:
a. per dimissioni;
b. per morosità nel pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi;
c. per decisione del Consiglio ratificata a maggioranza dall'Assemblea Generale.
Titolo IV - Bilancio e Utili
Art. 9
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.
Titolo V - Assemblea Generale
Art. 10
L'Assemblea Generale è la massima Autorità della Associazione.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, decide (quorum deliberativo) a maggioranza dei presenti (salvo le maggioranze specifiche previste dal presente statuto), ed è valida (quorum costitutivo) in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altrove in Italia, con avviso contenente gli oggetti all'ordine del giorno spedito almeno trenta giorni prima o, in caso di urgenza, sette giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica quali risultanti dal libro dei soci. L'avviso può prevedere che la seconda riunione abbia luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, nel caso che questa non riunisse il numero dei soci previsti per la sua validità.
Possono intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola con la quota sociale e i soci onorari.
Ogni socio ha diritto ad un voto; tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.
È ammessa la rappresentanza dei soci per delega: ogni socio potrà ricevere al massimo numero due deleghe; la delega dovrà essere scritta e permettere la identificazione del delegante e del delegato mediante documento di identità in corso di validità.
Art. 11
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, il quale nomina un Segretario fra i presenti.
L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce ogni anno, dietro convocazione del Consiglio.
Il Consiglio può convocare l'Assemblea quando lo ritenga opportuno o su richiesta al Consiglio del/i revisore/i dei conti o di almeno un terzo dei soci.
Sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria, la convocazione dell'assemblea, l'esercizio del diritto di voto ed ogni altro adempimento possono anche essere effettuati mediante l 'utilizzo di strumenti informati ci purché, in base alla tecnologia esistente, siano garantiti la identificazione dei soggetti, la prova di avvenuta trasmissione e ricezione, la certezza degli aspetti temporali.
Sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria è ammesso l 'utilizzo della teleconferenza, della videoconferenza e di ogni altra modalità informatica che rispetti le condizioni di cui sopra e, in particolare, nel luogo della convocazione risultino simultaneamente presenti il Presidente e il Segretario in condizione di identificare i soggetti intervenuti, vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione e ricezione della convocazione e di eventuali documenti, vi sia la certezza degli aspetti temporali, vi sia la possibilità per il Presidente di regolare gli eventi dell'Assemblea, risulti garantita la simultaneità della discussione, l'invio e la ricezione dei documenti e la votazione risulti simultanea; il Presidente e il Segretario dovranno verbalizzare tutti gli eventi dell'Assemblea ed il verbale dovrà essere trascritto al più presto sul libro/registro verbali assemblee.
Sia per l'assemblea ordinaria che per quella straordinaria le verbalizzazioni e, in generale, tutti i documenti, potranno assumere dimensione informatica purché, in base alla tecnologia esistente, vi siano le garanzie previste dalle norme vigenti.
Art. 12
L'Assemblea Generale ordinaria:
a. stabilisce gli indirizzi generali per l'Associazione;
b. elegge ogni tre anni i membri del Consiglio, scegliendoli tra i soci in regola con la quota associativa;
c. stabilisce se l'organo di revisione debba essere monocratico o formato da tre componenti; elegge ogni tre anni un massimo di tre Revisori dei conti, scegliendoli tra i soci in regola con la quota associativa;
d. elegge i soci onorari;
e. ratifica le decisioni del Consiglio circa l'eventuale decadimento dei soci dai loro diritti;
f. si pronuncia sul!' operato del Consiglio e sul rendiconto economico e finanziario;
g. ratifica le quote sociali proposte dal Consiglio;
h. tratta ogni problema societario che non sia di competenza del Consiglio, fermo restando il diritto di trattare tutti i temi ritenuti opportuni.
Salvo il quorum previsto da specifiche disposizioni del presente statuto, il quorum deliberato per le decisioni dell'Assemblea, cosi come previsto dall'art. 10, è in generale quello della maggioranza dei presenti.
Le decisioni di cui ai commi e, f, g, devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Quanto ai membri del Consiglio Direttivo e al/ai Revisore/i, saranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti validi. Ogni votante potrà esprimere preferenze per i nominativi di undici soci alla carica di Consigliere e uno o tre soci (in base alla composizione numerica stabilita dall'art. 12 comma c) primo periodo) alla carica di Revisore.
Per quanto riguarda i commi b) e il secondo periodo del comma c), la votazione può essere segreta e può anche essere effettuata per corrispondenza, utilizzando le schede allegate alla convocazione dell'Assemblea. Le schede dovranno pervenire entro i 14 (quattordici) giorni successivi a quello dell'Assemblea.
Titolo VI - Consiglio Direttivo dell’Associazione
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale.
Vengono eletti consiglieri gli undici soci maggiormente votati dall' Assemblea. In caso di parità di voti si ricorrerà a sorteggio.
Tra i propri membri il Consiglio nomina un Presidente e un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio è il Presidente della Società Italiana di Medicina Farmaceutica, presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, convoca il Consiglio direttivo (di propria iniziativa o in base alla richiesta pervenuta ai sensi dell'art. 14 da parte di almeno quattro consiglieri), presiede di norma il Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale; in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo consultandosi con il Vice Presidente e, a sua discrezione, con alcuni componenti del Consiglio e riferendo al Consiglio stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività.
Il Segretario cura la tenuta dei documenti sociali.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività economiche.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
Art. 14
I compiti del Consiglio sono:
a. formulare ogni anno il programma generale dell'attività della Società Italiana di Medicina Farmaceutica, che presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale e curarne l'attuazione;
b. convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria;
c. promuovere e realizzare iniziative nell'ambito degli scopi generali della Associazione e in particolare le attività proposte dall'Assemblea;
d. deliberare l'eventuale costituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro, fissandone le funzioni, o dare incarichi per progetti speciali a Consiglieri o soci;
e. coordinare e controllare le attività dei soci e degli eventuali Gruppi di Lavoro;
f. curare i contatti con le altre Società scientifiche e con gli Organismi pubblici o privati di cui all'Art. 3;
g. decidere sull'accoglimento delle domande di associazione;
h. proporre all'Assemblea Generale l'elezione dei soci onorari;
i. decidere circa l'eventuale decadimento dei soci dai loro diritti;
j. amministrare il patrimonio sociale;
k. compilare il rendiconto economico e finanziario da proporre a11 'Assemblea;
l. tenere i registri dei soci, della Assemblea, del Consiglio e dei conti;
m. proporre all'Assemblea l'importo delle quote associative annuali;
n. adottare ogni altro atto che non sia di competenza di altri organi sociali, ivi compresa la predisposizione di procedure operative a valenza interna, gerarchicamente subordinate allo statuto e ai regolamenti assembleari.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno dietro convocazione tempestiva unitamente all'ordine del giorno.
In via straordinaria, il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.
Nel caso che debbano venir trattati argomenti attinenti al bilancio economico dell'Associazione l'avviso dovrà essere dato anche al/i Revisore/i dei conti.
Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio.
La convocazione del Consiglio (ordinaria e straordinaria) è comunque effettuata mediante avviso - da inviarsi con anticipo minimo di tre giorni rispetto alla riunione, salvo urgenza- contenente la formulazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora, il luogo e con allegato ogni utile documento inerente l'ordine del giorno. In ogni caso i documenti utili saranno depositati presso la segreteria dell'associazione.
La convocazione del Consiglio, l'esercizio del diritto di voto ed ogni altro adempimento possono anche essere effettuati mediante l'utilizzo di strumenti informatici purché, in base alla tecnologia esistente, siano garantiti la identificazione dei soggetti, la prova di avvenuta trasmissione e ricezione, la certezza degli aspetti temporali.
È ammesso l 'utilizzo della teleconferenza, della videoconferenza e di ogni altra modalità informatica, con le stesse modalità e condizioni previste per l'Assemblea.
Le verbalizzazioni e, in generale, tutti i documenti, potranno assumere dimensione informatica purché, in base alla tecnologia esistente, vi siano le garanzie previste dalle normative vigenti.
Per le delibere del Consiglio direttivo non è ammessa la rappresentanza dei consiglieri per delega.
Art. 15
La decadenza da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:
a. perdita della qualità di socio;
b. dimissioni;
c. assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in mancanza di legittimo impedimento, a giudizio del Consiglio e su richiesta di almeno sei Consiglieri;
d. esclusione per gravi e comprovati motivi, a giudizio del Consiglio, da deliberare da parte dell'Assemblea.
Art. 16
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi presso la sede sociale o altrove in Italia; sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato.
Le riunioni del Consiglio sono valide (quorum costitutivo) o ve siano presenti - anche in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità informatiche e purché vi siano le garanzie di cui all' art. 14 - almeno sei consiglieri.
Per le decisioni del Consiglio (quorum deliberativo) è richiesta l'approvazione della maggioranza dei suoi membri in carica.
I membri del Consiglio sono rieleggibili alla medesima carica per non più di due mandati consecutivi.
Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi dopo l 'undicesimo eletto dall' Assemblea Generale.
Art. 17
Il Revisore o il collegio dei revisori è/sono eletto/i dall'Assemblea Generale.
Il/i revisore/i dei conti cura/curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea generale.
Il revisore o il collegio dei revisori dedica/dedicano all'incarico almeno due sessioni annuali. Una di tali riunioni/sessioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio di ogni esercizio.
Titolo VII - Modifiche allo Statuto - Scioglimento - Norme finali
Art. 18
Modifiche allo Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo oppure per iscritto da almeno un decimo dei soci in regola con la quota sociale.
Esse dovranno essere portate dal Consiglio a conoscenza di tutti i soci (mediante lettera personale inviata al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica quali risultanti dal libro dei soci) e sottoposte ad approvazione dell'Assemblea Generale straordinaria, che deciderà con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti. E’ ammesso il voto per corrispondenza.
Art. 19
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria che, con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto (espresso anche per corrispondenza), provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio secondo quanto stabilito dall'art. 5.
Art. 20
Per ogni ambito di attività dell'associazione, per le riunioni, per le votazioni, per le delibere e in generale per ogni adempimento della stessa e dei relativi soci, è ammesso l 'utilizzo delle tecnologie digitali e/o elettroniche e/o informatiche purché, in base alla tecnologia esistente, vi siano le garanzie previste dalle norme vigenti richiamate per l'assemblea; lo stesso dicasi per le convocazioni e in generale per le comunicazioni, possibili anche con posta elettronica ordinaria o certificata o altro strumento che offra le garanzie previste dalle norme vigenti richiamate per l'assemblea.
Per quanto altro non espressamente stabilito nel presente Statuto, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo Il0 del Libro I0 del Codice Civile e le altre norme pertinenti.